| Noto che la roba tirata dai bresciani in campo non solo non ha portato ad una multa, ma non è stata nemmeno citata nel comunicato del giudice sportivo. Mah!
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della non giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Catanzaro, Como, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e due petardi sul terreno di giuoco che, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara due volte per un totale di circa tre minuti; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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